Com. n. 5 obbligo esibizione certificazione verde (c.d. Green Pass) per chiunque acceda ai locali della scuola
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, l’art. 9-ter comma 2;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie
Generale n.217 del 10-09-2021) e in particolare l’art. 1 c. 1 che modifica l’art. 9-ter comma 2 della legge 87/2021 come segue: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori(ITS).”
COMUNICA
che, con effetto immediato, i genitori o tutori che accedano, a qualunque titolo, ai locali della scuola avranno l’obbligo di esibire un Green Pass valido. Non saranno accettate altri tipi di documentazione (ad esempio, non saranno accettati certificati di vaccinazione, referti di tamponi, etc.) come da indicazioni del Garante Privacy.
Si saluta cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Ciarbelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 )