Istituto Comprensivo NETTUNO IV

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Circolari
Pubblicato il 23/01/2022

Com n 87

“Nuove modalità di gestione  dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico DL 07/01/2022 n. 1 e Nota  congiunta 08/01/2022 n. 11”

VISTA la circolare del M della salute 0060136-30/12/2021-D Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione  a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

VISTO il DL n1 del 07/01/2022 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

VISTA  la comunicazione della DS Prot. 0000038/U del 08/01/202

VISTA la nota congiunta n.11 del 8/1/2022 “ Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”

 Si comunica :

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: sospesa per 10 giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone

molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,

si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO

RISCHIO)1

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza

interpersonale di almeno 2 metri;

  • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo

cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0

è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il

MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo,

è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico

sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli

studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata

di dieci giorni;

  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o

antigenico – con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti

stretti (ad ALTO RISCHIO).1

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello

stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da

più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata

somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la

durata di dieci giorni;

  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o

antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si

prevede:

  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati

dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello

stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di

legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire

la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose

di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per

la durata di dieci giorni;

  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento

dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle

scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di

effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture

sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina

generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati

presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Ciarbelli
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93)

 Nota 1

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.  abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il  ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della  quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del  quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha  durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di  Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione  dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al  Covid 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO7

, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti  dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Si allega :

  • la circolare del M della salute 0060136-30/12/2021;
  • DL n1 del 07/01/2022;
  • nota congiunta n.11 del 8/1/2022 “;
  • Quadro riassuntivo